Il Ministero dell'interno, con la circolare 28/10/2008 n.4660, facendo seguito al DLgs 160/2008 che ha modificato l'art. 29 T.U. immigrazione, è intervenuto per fornire chiarimenti principalmente sui nuovi requisiti oggettivi e soggettivi richiesti allo straniero che inoltra la domanda e ai suoi familiari da ricongiungere.
I figli minori sono l'unica categoria di familiari che possono essere ricongiunti in base al testo originario riportato alla lettera b) del suddetto articolo 29, mentre tutte le altre hanno subito una sostanziale modifica apportata dal DLgs 160/2008.
Quindi, in base al teso originario, può essere ricongiunto il figlio minore, anche del coniuge o nato fuori del matrimonio, non coniugato, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso.
E' stato invece reso più difficile il ricongiungimento degli altri familiari.
Più precisamente per il ricongiungimento del congiunge viene chiesto, di non essere legalmente separato e di avere un'età anagrafica non inferiore a 18 anni.
Invece i figli maggiorenni devono essere a carico e devono trovarsi in uno stato di salute che comporti un'invalidità totale con impossibilità di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita.
Infine l'art. d) del nuovo art. 29 del DLgs 286/98 prevede che il ricongiungimento dei genitori è possibile se gli stessi non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza che possono mantenerli. Se il genitore ha più di 65 anni di età il ricongiungimento è ammesso se gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.
Se lo straniero non riesce a documentare in modo certo il rapporto di parentela o lo stato di salute con certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità straniere, la Rappresentanza diplomatica italiana rilascerà il visto d'ingresso dopo aver disposto l'esame del DNA effettuato a spese dei richiedenti.
L'altra modifica di maggior impatto disposta dal DLgs 160/2008 riguarda i requisiti oggettivi che i richiedenti il ricongiungimento ed i suoi familiari devono possedere.
Per quando riguarda lo straniero che inoltra l'istanza non è più sufficiente che disponga di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'assegno sociale. Infatti detto reddito minimo è stato aumentato della metà (quindi è pari a 1 volta e mezza l'importo dell'assegno sociale) per ogni familiare da ricongiungere. Se questi sono due o più figli di età inferiore a 14 anni oppure due o più familiari titolari dello status di protezione sussidiaria il requisito economico è pari al doppio dell'assegno sociale (sempre per ogni ricongiunto).
In merito allo stato di salute, se il ricongiungimento riguarda genitori ultrassessantacinquenni sarà richiesta un'assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi in Italia oppure l'iscrizione al SSN previo pagamento di un contributo il cui importo sarà determinato con decreto ministeriale.
Vengono anche allungati i tempi, da 90 a 180 giorni, a disposizione dello Sportello unico per l'immigrazione per rilasciare il nulla osta all'ingresso per ricongiungimento familiare. Decorsi 180 giorni dalla richiesta, lo straniero da ricongiungere può recarsi alla Rappresentanza diplomatica italiana presente nel suo Paese ed ottenere il visto d'ingresso necessario per entrare regolarmente in Italia, purchè esibisca la copia degli atti presentati al SUI da cui risulti la data di presentazione della domanda e la documentazione allegata.
Poiché il DLgs 160/2008 non ha regolamentato la fase transitoria, ossia il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa (che entrerà in vigore il 5 novembre 2008), il Ministero dell'interno ha precisato che le domande presentate che sono ancora in fase di istruttoria e per le quale non è ancora stata acquisita, in sede di convocazione, da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione la documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta all'ingresso, dovranno essere definite in base ai nuovi requisiti dettati dall'art. 29 T.U. immigrazione riformato.