L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 519 del 3/11/2020, ha precisato che anche i periodi di distacco per motivi sindacali ed i permessi sindacali, di cui al DPR 164/2020, se svolti in presenza presso il luogo di lavoro, devono considerarsi utili alla determinazione del premio di 100 euro previsto dal DL Cura Italia per il mese di marzo 2020.

Infatti, sia l’art. 31 che l’art. 32 del citato DPR, equiparano i giorni di distacco e permesso sindacale al servizio prestato presso il datore di lavoro e non prevedono l’interruzione del rapporto di lavoro in caso di svolgimento dell’attività sindacale, con la conseguenza che l’Agenzia delle entrate è dell’avviso che si configura un diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che, in quanto tale, non costituisce circostanza ostativa al riconoscimento dell’incentivo economico previsto dal DL 18/2020.

Affinché però possa trovare applicazione detto incentivo, anche l’attività sindacale deve essere svolta in presenza, ossia è necessario che su richiesta del datore di lavoro i dipendenti in distacco o in permesso sindacale risultino presenti in ufficio.

Se l’attività sindacale è invece svolta in altri luoghi, ad esempio presso la sede sindacale, sarà cura del datore di lavoro acquisire idonea documentazione finalizzata ad attestare la presenza e riconoscere, sotto la propria responsabilità, il beneficio economico.

In conclusione, il premio di 100 euro dovrà tener conto sia dei giorni in presenza in sede effettivamente lavorati nel mese di marzo, sia quelli svolti per l’attività sindacale, secondo le modalità sopra descritte.