L'INAIL, con la nota 12/03/2008 n.2667, ha precisato che le aziende possono ricorrere alla DPL contro il certificato di variazione così come avviene per i provvedimenti di diffida.

L'Istituto assicurativo giunge a questa conclusione partendo dal fatto che il legislatore (art.16 DPR 1124/1965) quando ha utilizzato il concetto di diffida contro il quale è possibile proporre ricorso prima alla DPL e poi al Ministero del lavoro, non voleva riferirsi solo all'atto stesso di diffida, quanto alla richiesta esplicita da parte dell'INAIL dell'osservanza delle disposizioni e del pagamento dei premi.

Inoltre, continua l'INAIL, anche la dottrina riconosce che per la diffida non è richiesta una forma particolare e che può essere considerata tale ogni invito rivolto al datore di lavoro ad adempiere all'obbligo assicurativo, purchè formulato in modo tale da fissare un termine per l'adempimento o per la presentazione del ricorso amministrativo.

Quindi quale che sia la forma del provvedimento adottato dall'INAIL (diffida o certificato di variazione) è ammesso il ricorso alle DPL.