L’Inps, con la circolare n. 52 del 17 marzo 2016 ha ricordato che è stata confermata, per il 2015, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del d.l. 244/1995 e successive modifiche e integrazioni per gli operai a tempo pieno del settore edile.
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2015 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziendale del sito internet, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
 Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo.
In caso di esito positivo del controllo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da agosto 2015 ad aprile 2016; l’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale aziendale.
Per quanto concerne le istanze già inviate, la cui elaborazione ha determinato l’attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2015, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino ad aprile 2016.
In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2015.
Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2016.
Trattandosi di riduzione contributiva riferita al 2015, il codice L206 non potrà essere utilizzato; andrà viceversa utilizzato il codice L207, che si riferisce al recupero di arretrati, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziendale, allegando apposita dichiarazione.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza.
Il beneficio può essere fruito entro il 16 maggio 2016, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di aprile 2016.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2015 fino al 15 maggio 2016.