L’INPS, con la circolare 16/01/2023 n.4, ha riepilogato gli ammortizzatori fruibili nel 2023 perché prorogati dalla Legge 197/2022, che tra l’altro, prevede la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (cassa integrazione straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

La norma proroga, per l'anno 2023, le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, consistenti in un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale e l'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche (dipendenti del gruppo ILVA).

E’ differita di un anno anche la possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale da parte delle aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale così come l’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.A. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

Nel 2023 può essere ancora fruito (essendo stato prorogato per il triennio 2021 – 2023 dalla Legge di bilancio 2021) il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, così come la CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevati problematiche occupazionali, dato che la Legge di bilancio 2022 ha disposto la proroga del trattamento per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Nel corso dell’anno 2023 troverà applicazione, in quanto disposizione di carattere strutturale, la previsione di cui all’articolo 22–ter del D.lgs n. 148/2015 che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria. La disposizione si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Nel corso del 2023 continuerà a trovare applicazione anche la disposizione di cui all’articolo 44, comma 11-ter, del D.lgs n. 148/2015 che prevede la possibilità di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Possono accedere alla misura in commento i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, non possono accedere a ulteriori trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

L’INPS evidenzia che il periodo di CIGS in parola può avere una durata massima di 52 settimane fruibili nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Non trovano invece più applicazione la CIGO e l’assegno di integrazione salariale previsti dall’art. 44, cc. 11-quinquies e 11-sexies del D.lgs. 148/2015.

Inoltre, si ricorda che il Milleproroghe 2023, differisce di altri 6 mesi (fino al 30 giugno p.v.) il termine entro il quale i fondi di solidarietà bilaterali devono adeguarsi alla nuova normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2022. Conseguentemente, in caso di mancato adeguamento alla nuova disciplina, i datori di lavoro dei relativi settori confluiranno nel FIS, a decorrere dal 1° luglio 2023.

Nelle more dell’adeguamento dei decreti istitutivi dei citati Fondi di solidarietà, quindi, i dipendenti dei datori di lavoro, che operano nei settori coperti dai medesimi Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi, continueranno a essere tutelati dal Fondo di integrazione salariale, al quale dovrà continuare ad affluire la relativa contribuzione di finanziamento.

Infine, la circolare ricorda che la legge di bilancio 2023, ha disposto, per la durata massima di un mese di congedo parentale e fino al sesto anno di vita del bambino, l’elevazione dell’indennità dal 30% all’80% della retribuzione.

In particolare, la nuova misura, che può essere fruita in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022 e sarà illustrata, nel dettaglio, con specifica successiva circolare.