In data 11 luglio 2011, presso la sede del Ministero del Lavoro, è stata siglata l’intesa con le Parti Sociali sul Testo Unico sull’apprendistato, già concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni lo scorso 7 luglio.
Tra le novità di maggior interesse si evidenziano le seguenti:
- Fissata l’età minima a 15 anni per l’avvio dell’apprendistato per la qualifica professionale (la prima tipologia che sostituirà il diritto dovere di istruzione e formazione). La durata non potrà essere superiore a 3 anni.
- L’apprendistato professionalizzante potrà essere utilizzato anche nel pubblico impiego e non potrà avere una durata superiore a 3 anni (in origine erano 6). Viene lasciato alla contrattazione collettiva il compito di regolamentare l’età minima. La formazione è fissata in 120 ore per la durata del triennio.  
- L’apprendistato di alta formazione potrà essere attivato anche nei confronti dei praticanti per le professioni ordinistiche.
- E’ possibile assumere con il contratto di apprendistato lavoratori in mobilità. In questo caso è possibile cumulare il 50% dell’indennità di mobilità spettante al lavoratore per ogni mensilità corrisposta.
Riguardo all’aspetto incentivante, il Testo unico riconosce al datore di lavoro o di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori alla categoria spettante o stabilire una retribuzione percentuale all’anzianità di servizio.