Riforma del collocamento e agevolazioni contributive
A cura della redazione
La riforma del collocamento introdotta dal DLgs 297/2002, assume particolare rilievo ai fini della disciplina delle agevolazioni contributive ed in particolare in sede di applicazione delle disposizioni incentivanti previste dalla legge 407/90.
Infatti la soppressione delle liste di collocamento insieme all'abrogazione delle disposizioni contenute nell'art. 9bis della legge 608/96 (relativamente ai modelli C/Ass e C/AssAG) rende meno snella l'operatività della disposizione legislativa.
In particolare la complicazione riguarda la prova dello status di disoccupato di lunga durata. Spiega l'INPS, in attesa che entri in il modello unico di comunicazione per l'avviamento al lavoro e per la risoluzione del rapporto di lavoro, le sedi regionali devono promuovere ogni sinergia con le competenti strutture territoriali (Regione e/o Provincia) al fine di pervenire, anche tramite apposite convenzioni, ad un sistema di comunicazione che consenta di ottimizzare la gestione delle informazioni relative agli avviamenti al lavoro nel loro complesso, con particolare riguardo alle assunzioni che danno titolo a specifiche agevolazioni contributive (assunzioni ex lege n. 407/1990, n. 223/1991, n. 236/1993 ecc.).
A tale ultimo riguardo, anche al fine di superare l'impasse che si è determinato in diverse realtà territoriali in merito alla concessione delle agevolazioni contributive ex art. 8, c. 9 della legge n. 407/1990, l'INPS suggerisce di considerare utile la dichiarazione di responsabilità ex DPR n. 445/2000, prodotta dal lavoratore al competente centro per l'impiego ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del D.lgs. n. 297/2002, accompagnata da una certificazione del centro medesimo che attesti l'assenza di comunicazioni di assunzione, prodotte ai sensi della precedente normativa, relative al lavoratore interessato dal beneficio contributivo.