Il Governo, nella seduta del 4 aprile 2012, ha definitivamente approvato il DDL sulla riforma del lavoro che adesso inizia il consueto iter parlamentare, dopo l’esame del Presidente della Repubblica, e che tra le ultime novità prevede la possibilità del reintegro anche per i licenziamenti economici.
In sostanza in caso di manifesta insussistenza del motivo economico posto alla base del licenziamento oggettivo, il giudice può decidere la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. In tutti gli altri casi invece (sempre per motivi economici) al lavoratore spetterà soltanto l’indennizzo.
Novità si registrano anche in merito all’indennizzo. Infatti il testo licenziato dal Governo prevede una somma variabile tra le 12 e le 24 mensilità anziché 15-27 mensilità come originariamente previsto.
Rimane invece invariato il trattamento per i licenziamenti discriminatori e per quelli disciplinari.
Per i primi è previsto l’obbligo del reintegro (con diritto al risarcimento del danno di importo pari almeno a 5 mensilità e condanna dell’azienda al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali) a meno che il lavoratore non chieda al giudice l’indennizzo.
In caso di licenziamenti soggettivi o disciplinari, invece, se il fatto non sussiste o è riconducibile a condotte punibili con una sanzione minore nelle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo  e di giusta causa previste dai contratti, il giudice annulla il licenziamento, dispone la reintegrazione del lavoratore e condanna il datore di lavoro al risarcimento dei danni retributivi con un tetto massimo di 12 mensilità (oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali). Rimane ferma la possibilità per il lavoratore di optare, in luogo del reintegro, per l’indennità sostitutiva.
In tutti gli altri casi scatta solo l’indennità risarcitoria da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mensilità.