Riforma della sicurezza: potere di diffida, credito d'imposta e INAIL parte civile
A cura della redazione
L'estensione del potere di diffida al personale amministrativo degli istituti previdenziali - Il comma 6 dell'art. 4 della L. 123/2007 ha esteso il potere di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, al personale amministrativo degli istituti previdenziali, che accerti d'ufficio violazioni amministrative sanabili, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981. In precedenza tale facoltà si limitava esclusivamente al personale ispettivo. Il credito di imposta - L'art. 10 della Legge 123/2007 introduce, a partire dal 2008, un nuovo credito di imposta per le i datori di lavoro che affrontino spese per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza del lavoro. Il credito di imposta è pari al 50% delle spese sostenute, nel rispetto del riparto delle risorse tra i beneficiari effettuato annualmente con decreto del Ministero dell'Economia di concerto con il Ministero del Lavoro. Notizia all'INAIL dell'esercizio dell'azione penale - L'art. 2 della Legge 123/2007 prevede, nel caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesione personale colposa, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, che il PM ne dia immediatamente notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.