Il Ministero dell’interno, con la nota 16/09/2016 n.38650, ha precisato che, in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci definitivamente sulla legittimità o meno del contributo richiesto per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero è tenuto a versarlo.

Come si ricorderà il TAR del Lazio, con la sentenza 6095/2016 ha disposto l’annullamento del decreto interministeriale (economia - interno) del 6/10/2011 che stabilisce il versamento di un contributo da 80 a 200 euro a carico degli stranieri che intendano richiedere il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno.

Contro detta sentenza è stato proposto ricorso d’innanzi al Consiglio di Stato, che con decreto presidenziale 14/09/2016 n. 3903, accogliendo l’istanza cautelare, ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio, fissando la trattazione collegiale della domanda cautelare nella camera di consiglio del 13 ottobre p.v.

Secondo il Ministero dell’interno, sino alla citata data, il rinnovo o il rilascio dei permessi di soggiorno è subordinato al pagamento del contributo da 80 a 200 euro.

Sono inoltre tenuti a detto versamento anche i cittadini stranieri che hanno inoltrato istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno prima del 14 settembre 2016 (data di pubblicazione del decreto presidenziale del Consiglio di Stato) e per la quale non hanno ancora ricevuto l’autorizzazione.