Nel caso in cui il datore di lavoro che ha richiesto l'ingresso in Italia per motivi di lavoro di un cittadino extraUE con i flussi d'ingresso rinunci all'instaurazione del rapporto di lavoro, allo straniero viene comunque riconosciuta la possibilità di richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di 6 mesi (Circ. Min. Int. 20/08/2007).

Per ottenere detto permesso lo straniero che ha fatto regolare ingresso nel nostro Paese dopo aver ottenuto il visto di ingresso dalla rappresentanza diplomatica italiana deve presentare apposita richiesta alla Questura allegando una dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello unico per l'immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione.

Questa ipotesi tipizzata dal ministero va ad aggiungersi a quelle già affrontate in precedenza (circolare 7/07/2006 n.2570) dove la possibilità di formalizzare l'assunzione viene meno per il decesso del datore di lavoro o la cessazione dell'azienda. In questi casi è ammesso il subentro di un nuovo datore di lavoro in luogo di quello che ha presentato l'istanza di assunzione. Se si tratta di lavoro domestico il nuovo datore deve essere un componente della famiglia, mentre se si tratta di lavoro in azienda, quella nuova deve a tutti gli effetti aver rilevato quella vecchia.