Riposi giornalieri e regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo n. 3912 del 20/03/2009 rispondendo all'interpello n.22, ha precisato che l'importo della sanzione prevista dal DLgs 66/2003 in caso di violazione della disciplina in materia di riposi giornalieri, è data dal prodotto scaturente della somma edittale ridotta, moltiplicata per il numero dei riposi giornalieri non fruiti da ciascun lavoratore.
Infatti precisa il Ministero il riposo giornaliero è da ritenersi un diritto di ciascun lavoratore, per cui l'illecito si realizza ogni volta che ciascun lavoratore non fruisca dello stesso riposo, per la durata e con la frequenza stabilite dal legislatore.
Ne consegue che se i lavoratori non fruiscono del riposo giornaliero con riferimento a più periodi di 24 ore, l'illecito si realizza tante volte quanti sono i riposi non goduti.
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