Riposo settimanale e deroghe contrattuali
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 29 del 20 marzo 2009, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla possibilità, da parte della contrattazione collettiva, di derogare alla disciplina del riposo settimanale, secondo la corretta interpretazione dell'art. 9, comma 2 lettera d) e comma 5, del D.Lgs. 66/2003.
In particolare, è stato evidenziato come il D.L. 112/2008, convertito da L. 133/2008, stabilendo che il riposo settimanale consecutivo è "calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni", abbia introdotto una maggiore flessibilità di impiego della manodopera, in coerenza con le direttive europee di riferimento, oltre che con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione; la stessa, sul punto, prevede che la regola del riposo settimanale può essere derogata dalla contrattazione, in caso di sussistenza di interessi apprezzabili della produzione e garantendo, in ogni caso, il mantenimento di una media di 6 giorni di lavoro e 1 di riposo, in riferimento ad un arco temporale complessivo, appunto, di 14 giorni.
Nessuna novità, invece, è stata introdotta dal citato decreto in riferimento ai principi di consecutività delle ventiquattro ore di riposo e di cumulo con il riposo giornaliero ex art. 9 D.Lgs. 66/2003. Detti principi, infatti, possono essere derogati dai contratti collettivi a condizione che al lavoratore siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali, a condizione che sia garantita al prestatore una protezione appropriata.
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