Risarcibile il ritardo di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio
A cura della redazione
La Corte di Cassazione , con la sentenza 12 giugno 2003 n. 9472, ha stabilito che la perdita di chances, determinata dal ritardo nell'iscrizione nelle liste del collocamento di un invalido, deve essere risarcita (Cassazione sez. lav. 12 giugno 2003 n. 9472).
La perdita di chance, relativa alle assunzioni mancate per l'omissione dell'Ufficio provinciale del lavoro relativa all'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, produce infatti un danno attuale e risarcibile, purché ne sia provata l'esistenza, anche secondo un calcolo di probabilità o presunzioni.
Nel caso oggetto della decisione il mancato tempestivo reinserimento della ricorrente nelle liste di collocamento obbligatorio con la pregressa posizione acquisita aveva impedito ad una lavoratrice disabile la possibilità di ottenere un nuovo avviamento.