Il CIPE, con delibera del 1° febbraio 2001, ha riclassificato l'elenco dei comuni ubicati nelle aree svantaggiate che possono (a decorrere dal 1° gennaio 2000) usufruire delle agevolazioni contributive previste dagli artt. 11 e 27 della legge 537/1993. Per le aziende ubicate nei suddetti territori oggetto di riclassificazione, il provvedimento di riordino ha determinato delle differenze tra la misura dell'agevolazione contributiva operata e quella spettante per l'anno in corso. Pertanto i datori di lavoro devono regolarizzare le differenze a debito o a credito con una delle denunce mod. DM 10/2 entro il 16 ottobre 2001, maggiorando l'importo dovuto degli interessi al tasso legale del 3,5%, computati dal 16 febbraio 2001 avvero dalla scadenza dei periodi di paga successivi, fino alla data di effettivo versamento. Ai fini del versamento delle differenze a debito le aziende determineranno la differenza dell'agevolazione operata, riporteranno l'ammontare il uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM 10/2 preceduto dalla dicitura "REST. DIFF.2001" e dal codice di nuova istitutzione "M231".Nessun dato deve essere riportato nelle caselle numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. L'importo degli interessi invece deve essere indicato in un rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "oneri accessori" e dal previsto codice "Q900". Per il recupero delle differenze contributive a credito, i datori di lavoro dovranno: determinare la differenza tra misura dell'agevolazione operata e quella spettante dopo il provvedimento di riordino; riportare il relativo ammontare in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "Cong.Diff. 2001" e dal codice di nuova istituzione "L231".