La CNCE, con una nota dell'11 dicembre 2008, in merito ai numerosi quesiti pervenuti dalle Casse Edili sull'applicazione delle regole per la gestione del DURC (vedi Comunicazione CNCE n. 346 del 21 marzo u.s.), ha fornito alcune precisazioni, tra le quali che il DURC normalmente viene rilasciato dalla Cassa edile del luogo in cui l'impresa ha la sede legale.
Il DURC può essere rilasciato da una Cassa edile differente soltanto quando la richiesta viene avanzata da un cantiere dell'impresa che si trova in un luogo diverso dalla sede legale.
Inoltre, continua la Commissione, se l'azienda non ha versato contributi per importi superiori a 100 euro non deve mai essere denunciata alla BNI (Banca Dati delle Imprese Irregolari presso la CNCE Roma). Ciò sia nel caso in cui l'importo dovuto non sia versato per intero, sia nel caso in cui l'importo non superiore a 100 euro sia la differenza tra quanto dovuto e quanto versato.
La somma delle ore lavorate e non lavorate non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese. La denuncia va pertanto controllata mensilmente.
Per le ferie il numero di 160 ore previsto dal CCNL va anch'esso computato per anno solare. Nel caso di superamento di 160 ore nell'anno solare, la situazione dovrà essere oggetto di chiarimento, da parte dell'impresa interessata, in ordine al godimento di ferie residue di anni precedenti.
I permessi retribuiti non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo, nel senso che fino alla predetta data possono essere goduti anche i permessi retribuiti maturati l'anno precedente.
L'impresa deve motivare la sospensione dell'attività entro i 15 giorni dalla scadenza ordinaria per l'invio della denuncia relativa al mese in cui è iniziata la sospensione stessa.
Se l'impresa omette la denuncia, l'impresa viene segnalata al BNI come irregolare.