L’INPS, con il messaggio 7/05/2012 n.7751, richiamando quanto precisato con la circolare 112/1996, ha ricordato che il professionista iscritto alla Gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa del 4% (art.1, c.212 L. 662/1996) dei compensi lordi, ma rimane contemporaneamente unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione stessa, a prescindere dal fatto che il cliente paghi o meno la rivalsa.
All’INPS infatti sono stati chiesti chiarimenti in merito alla corretta applicazione della rivalsa da parte dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.
Quest’ultima infatti costituisce oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista ed è unica. Inoltre l’aliquota si riferisce a tutti i professionisti senza distinzioni, sia quelli iscritti solo alla Gestione separata, sia quelli iscritti per il contributo integrativo anche ad altra Cassa professionale autonoma, sia ai titolari di trattamento pensionistico.
Come ricordato sopra la rivalsa è calcolata sui compensi lordi e per la sua applicazione non è previsto un massimale, al contrario della contribuzione che è dovuta sul reddito netto di lavoro autonomo entro la soglia prevista dall’art.2, c.18 della L. 335/1995.
Ai fini fiscali la rivalsa deve essere assoggettata al prelievo alla fonte e concorre a formare la base imponibile IVA (Ris. A.E. 109/1996).