Rivista la riduzione dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo il biennio di attività
A cura della redazione

L’INAIL, con la determina del 26/09/2014 n.286, a seguito del monitoraggio effettuato in merito all’andamento dell’oscillazione del tasso medio per prevenzione previsto dall’art. 247 del DM 12/12/2000, ha rivisto le percentuali di riduzione del premio riconosciuto alle aziende per aver effettuato miglioramenti delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
In sostanza al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, spetta una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori/anno del periodo determinata come segue:
- fino a 10 lavoratori: 28%
- da 11 a 50 lavoratori: 18%
- da 51 a 200 lavoratori: 10%
- oltre i 200 lavoratori: 5%
Resta fermo che il datore di lavoro per ottenere la riduzione deve presentare una specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definite a tal fine dall’INAIL.
A pena di inammissibilità l’istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell’INAIL, insieme alla documentazione prescritta entro il 28 febbraio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.
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