Il Ministero del lavoro, con la nota 08/03/2001 n. 3187, rispondendo all’interpello n.16, ha precisato che al datore di lavoro non può essere comminata alcuna sanzione in caso di errata od omessa registrazione dei ROL o dei permessi per ex festività di cui alla L. 54/1977,  se questi non hanno alcun riflesso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali.
Sempre con la medesima nota ministeriale è stato anche precisato che il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi in caso di mancato godimento dei ROL o dei permessi per ex festività oppure in caso di mancato pagamento dell’indennità sostitutiva degli stessi, soltanto alla scadenza prevista dal CCNL.
Più precisamente il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo rispetto a quello previsto contrattualmente per il godimento del permesso.