Romania e Bulgaria: fatte salve dal Ministero le patenti di guida
A cura della redazione
Il Ministero dei trasporti, con la circolare prot. n. 65177 del 28/12/2006, ha reso noto che le patenti di guida rilasciate dai due nuovi paesi comunitari sono valide anche per circolare legittimamente anche in Italia senza alcun obbligo per il rumeno o il bulgaro di richiedere la conversione o il riconoscimento della licenza a condurre. Però, precisa il Ministero, se il cittadino neocomunitario decide di mantenere la sua patente originaria potrebbe incontrare difficoltà in caso di furto o smarrimento e incorrere in possibili difficoltà operative per il calcolo della scadenza della patente date le diverse regole nazionali. Inoltre in caso di dubbi sull'autenticità delle patenti da convertire o riconoscere il cittadino neocomunitario dovrà esibire l'attestazione di autenticità rilasciata dalla rappresentanze consolari. L'obbligo di conversione non ha luogo neanche nel caso in cui il cittadino rumeno o bulgaro acquisisca la residenza in Italia. In sostanza trova applicazione la circolare n.31 del 28/05/1999 pubblicata sulla G.U. n. 154 del 3/07/1999 in materia di circolazione in Italia con patenti di guida rilasciate da uno degli Stati membri della UE.