L’INPS, con il messaggio 1/10/2014 n.7384, ha precisato che l’indennizzo riconosciuto in caso di cessazione dell’attività commerciale (previsto originariamente dall’art. 19ter della L. 2/2009 e ripristinato poi dalla Legge di Stabilità 2014) non spetta se il soggetto, nel momento in cui presenta l’istanza, ha raggiunto le nuove età pensionabili previste dalla L. 214/2011 per accedere al trattamento di vecchiaia.

Non è pertanto possibile estendere il godimento del trattamento al compimento dei 70 anni di età, così come è escluso ai soggetti già titolari della pensione di vecchiaia nella Gestione commercianti o che sono in possesso dei requisiti, anche previgenti la Legge di riforma delle pensioni, per il conseguimento di quello di vecchiaia. L’esclusione è motivata dal fatto che il richiedente ha già raggiunto il tipo di tutela previdenziale al cui conseguimento sono finalizzate le disposizioni sull’indennizzo.

L’Istituto previdenziale invece conferma la compatibilità dell’indennizzo con la pensione di anzianità o con quella anticipata. L’indennizzo però verrà concesso fino al mese di compimento dell’età pensionabili previste dalla L. 214/2011.

Durante il periodo di godimento dell’indennizzo non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore contribuzione figurativa nell’ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. 

Se il diritto alla pensione anticipata si perfeziona mentre si sta fruendo dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla suddetta prestazione pensionistica e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese di compimento dell’età pensionabile. 

Infine si segnala che l’indennizzo può essere concesso anche a chi è titolare dell’assegno sociale.