Il Ministero del Lavoro, con la risposta al quesito (FAQ) del 30 novembre 2010, ha precisato che, per svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione  e protezione (RSPP), non è obbligatorio frequentare i corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, se l’interessato è in possesso di un titolo di studio (laurea) triennale o magistrale.
Il possesso di una delle lauree indicate dal Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro esonera, in particolare, dalla frequenza dei moduli A e B del corso per RSPP, restando, al contrario, obbligatoria la frequenza del modulo C. Tale corso, avrà ad oggetto la prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro – correlato (art. 28, comma 1, del Testo unico), di organizzazione in azienda e di relazioni sindacali.