Il Ministero del lavoro, con la circolare 12/11/2013 n.44, ha fornito le istruzioni operative che i lavoratori devono seguire per fruire dell’accesso anticipato al trattamento pensionistico secondo la disciplina precedente la riforma contenuta nel DL 201/2011 rientranti nei due contingenti rispettivamente pari a 6.500 e 2.500 soggetti previsti dalla Legge 124/2013 di conversione del DL 102/2013 (c.d. decreto IMU).

Più precisamente l’art. 11 ha individuato 6.500 lavoratori cessati ai sensi del DL 216/2011 (L. 14/2012) entro il 31 dicembre 2011 in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in possesso dei seguenti requisiti: aver conseguito dopo la data di cessazione, avvenuta entro il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a 7.500 euro e risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che in base alla disciplina pensionistica previgente al DL 201/2011 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36mo mese successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge.

L’art.11bis invece ha individuato 2.500 lavoratori che nel corso del 2011 risultavano in congedo ai sensi dell’art. 42, c.5 DLgs 151/2001 oppure avevano usufruito dei permessi ex lege 104/1992. Anche questi devono perfezionare i requisiti pensionistici entro il 36mo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 201/2011.

In entrambi i casi le istanze devono essere inoltrate alla DTL competente in base alla residenza dei lavoratori entro il 26 febbraio 2014, direttamente o tramite i soggetti abilitati, utilizzando alternativamente la posta elettronica certificata, l’indirizzo email dedicato oppure la raccomandata A/R.

L’istanza dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente, gli elementi identificativi dell’azienda presso la quale è stato prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi. La domanda dovrà essere corredata da una copia del documento d’identità e da un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui si è detto sopra a seconda che si rientri nel primo contingente (6.500) oppure nel secondo (2.500).