Salvaguardati, le istruzioni del Ministero per l'accoglimento delle istanze
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 71196 del 22 novembre 2012, ha fornito le istruzioni operative relative alla procedura di accesso ai benefici per i lavoratori c.d. salvaguardati.
In particolare, si rileva che debbano essere accolte:
1) le istanze di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del decreto interministeriale 1.6.2012 presentate da lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011, che dichiarano di essere stati rioccupati antecedentemente all’entrata in vigore della normativa in esame in qualità di lavoratori subordinati in mobilità;
2) le istanze di cui all’art. 2, comma 2, lett. g) del decreto interministeriale 1.6.2012 presentate da lavoratori cessati in ragione di accordi individuali sottoscritti solo dalle parti (datore di lavoro/azienda e lavoratore).
Non sono ammissibili, al contrario:
1) le istanze di cui all’art. 24, comma 14, lett. e) del decreto legge 6.12.2011, n. 201, presentate in virtù di un decreto di esonero adottato in epoca successiva al 4 dicembre 2011, in cui viene citato un parere favorevole espresso in data precedente;
2) le istanze di cui all’art. 2, comma 2, lett. g) del decreto interministeriale 1.6.2012 presentate da lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011, che dichiarano di essere stati rioccupati successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
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