L’INPS, con il messaggio 2/08/2013 n.12577, ha fornito chiarimenti e modalità operative in merito alla possibilità di accedere ai trattamenti pensionistici per l’ultimo contingente pari a 10.130 lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro, ma che non hanno ancora maturato i requisiti per poter accedere alla pensione in base all’ultima riforma (L. 228/2012). In particolare l'istanza dovrà essere inoltrata telematicamente entro il 25 settembre 2013.
I soggetti beneficiari sono:
-   i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011;
-   i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6/12/2011 anche se hanno svolto successivamente al 4 dicembre 2011 qualsiasi attività dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria;
-    i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412ter del c.p.c., in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività;
-   i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario.
In merito alla prima categoria di soggetti beneficiari, il messaggio INPS, sottolinea che è necessario tener distinte le sospensioni dal lavoro a seconda che trattasi di mobilità ordinaria o mobilità in deroga. Infatti nel primo caso si è verificata sia la sospensione della prestazione sia lo slittamento del periodo di fruizione. Pertanto, quest’ultimo potrà essere applicato tenendo conto solo delle sospensioni intervenute alla data del 28 maggio 2013 (data di pubblicazione del DM 22/04/2013). Invece in caso di mobilità in deroga, i periodi di sospensione non determinano l’effetto dello slittamento del periodo di fruizione e pertanto non ha rilievo la data di pubblicazione del decreto predetto.
Per quanto riguarda il secondo gruppo di lavoratori agevolati, l’INPS ricorda che le autorizzazioni ai versamenti volontari relative a periodi di lavoro part time, nonché, a periodi di sospensione del rapporto di lavoro non coperti da contribuzione (es: aspettative non retribuite), non potendo essere equiparate alle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria relative a periodi di cessazione del rapporto di lavoro, non consentono ai lavoratori autorizzati di beneficiare della salvaguardia.
Circa i lavoratori nei cui confronti sono state avanzate proposte di incentivo all’esodo, viene precisato che quelli rimasti esclusi dalle precedenti salvaguardie (65.000 e 55.000) le cui domande di accesso al beneficio sono state accolte dalle competenti Commissioni della DTL, sono tenuti a presentare istanza per l’accesso al beneficio entro il prossimo 25 settembre 2013.