Salvaguardia esclusa per i lavoratori in mobilità con diritto alla pensione contributiva
A cura della redazione
L'INPS, con il messaggio 27/05/2008 n.11934, ha reso noto che la salvaguardia prevista dalla Legge 247/2007 in base alla quale è possibile applicare le regole per la pensione di anzianità vigenti al 31 dicembre 2007, a condizione che i soggetti interessati maturino i requisiti per l'anzianità stessa entro il periodo durante la quale si beneficia della mobilità, non trova applicazione nei confronti di coloro che maturano il diritto alla pensione contributiva.
Nel caso in cui dopo la data di cessazione il lavoratore ha usufruito di un periodo di preavviso, la data da prendere in considerazione per l'accesso alla pensione è quella di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
Se durante la percezione della mobilità il lavoratore raggiunge il diritto alla pensione di anzianità sia a carico del FPLD sia a carico della gestione autonoma, cumulando i contributi versati come lavoratore dipendente e autonomo, la certificazione va rilasciata nella gestione la cui finestra si apre prima.
Il lavoratore conserva il diritto di accedere alla pensione di anzianità anche nell'altra gestione in cui matura il diritto e mantiene il beneficio della salvaguardia.
Rimane invece escluso dalla salvaguardia chi raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità con 40 anni di contribuzione.
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