L’INPS, con il messaggio 19/11/2014 n.8881, è ritornato sulla salvaguardia pensionistica, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 147/2014 entrata in vigore il 6 novembre u.s., che ha ridotto i contingenti numerici di alcune categorie in considerazione del loro limitato utilizzo.

Prima di tutto la Legge 147/2014 dispone una riduzione del contingente numerico dei lavoratori a cui continuano ad applicarsi le disposizioni in materia i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n.  201/2011 ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, da 55.000 soggetti a 35.000 soggetti.

Sono interessati dalla predetta modifica i lavoratori collocati in mobilità di cui all’art. 22, c.1, lett. a) della L. 135/2012.

La Legge 147/2014 ha inoltre disposto una corrispondente diminuzione nel contingente numerico da 40.000 unità a 20.000 unità della categoria dei lavoratori collocati in mobilità di cui all’art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012. 

Pertanto a decorrere dal 6 novembre 2014, continuano ad accedere alla cd. seconda salvaguardia di cui alla legge n. 135 del 2012 i soggetti che si trovano nelle condizioni indicate all’art. 1, lettera b) della legge n. 147 del 2014 che si riferisce ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali.

Il riferimento ai lavoratori percettori di trattamento di CIGS, deve intendersi nel senso che la percezione del trattamento è condizione per l’accesso alla salvaguardia; in particolare, il trattamento di CIGS deve sussistere al 6 novembre 2014 ovvero iniziare entro il 21 novembre 2014. Tale trattamento dovrà essere goduto senza soluzione di continuità fino alla data di licenziamento che non può essere successiva al 30 dicembre 2016.

La legge 147/2014 ha disposto anche la riduzione del contingente numerico (quarta salvaguardia) da 6.500 unità a 2.500 unità riferito alla categoria dei lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.