Salvaguardia: si applica anche a coloro che non perfezionano i requisiti pensionistici prima della CIGS o mobilità
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 4/11/2013 n.17606, facendo seguito ad un precedente intervento (mess. 4678/2013), è ritornato sulla salvaguardia prevista dalla L. 135/2012, precisando che la stessa trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori che non riescono a perfezionare i requisiti pensionistici ex DL 201/2011 prima del termine della fruizione degli strumenti a sostegno del reddito.
Come si ricorderà l’art.22 della Legge 135/2012 ha previsto la salvaguardia volta a tutelare i lavoratori che sono stati coinvolti nelle procedure di gestione degli esuberi attraverso accordi in sede governativa stipulati entro il 31/12/2011, che prevedono l’accompagnamento dei lavoratori al pensionamento attraverso la sola mobilità oppure attraverso un unico periodo seppur articolato nei due ammortizzatori sociali (CIGS e mobilità).
Dall’esame delle posizioni contributive ai fini dell’ammissione alla salvaguardia, sono emerse due tipologie di lavoratori:
-quelli che maturano i requisiti pensionistici previgenti alla data di entrata in vigore del DL 201/2011 dopo il 31/12/2011, ma prima dell’inizio del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
-quelli che, nell’ambito degli accordi governativi per la gestione delle eccedenze occupazionali, vengono a beneficiare di due successivi ammortizzatori sociali: la CIGS, nel corso della quale maturano, dopo il 31/12/2011 i previgenti requisiti pensionistici e indennità di mobilità.
Secondo l’INPS restano invece esclusi dalla salvaguardia di cui all’art. 22 della L. 135/2012, coloro che invece nel periodo di fruizione degli interventi a sostegno del reddito raggiungono i requisiti previsti dalla L. 2014/2011.
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