SAN.ARTI., con la circolare n. 15 del 7 novembre 2014, ha reso noto che, in applicazione dell’accordo Interconfederale 29.7.2013, è stata deliberata l’estensione della possibilità d’iscrizione volontaria al Fondo dei titolari d’imprese artigiane, dei soci, dei collaboratori e dei loro familiari.
In particolare, la platea dei beneficiari delle prestazioni sanitarie del Fondo SAN.ARTI. è stata estesa a:
A.    Imprenditori artigiani, titolari e legali rappresentanti delle imprese artigiane, con o senza dipendenti;
B.    Soci artigiani delle imprese artigiane;
C.    Collaboratori degli imprenditori artigiani (familiari coadiuvanti, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali);
D.    Titolari di piccole e medie imprese non artigiane che applicano i CCNL previsti all’articolo 2 del regolamento del Fondo, a condizione che abbiano lavoratori iscritti a SAN.ARTI;
E.    I familiari di imprenditori artigiani, dei soci artigiani delle imprese artigiane, dei collaboratori degli imprenditori artigiani e dei titolari di piccole e medie imprese non artigiane che applicano i CCNL previsti all’articolo 2 del regolamento del Fondo.