Sanatoria extraUE: la data di assunzione coincide con l'inizio dell'occupazione irregolare
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 28/09/2012 n.118, facendo seguito alla precedente circolare 113/2012, ha precisato che all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, il datore di lavoro che ha aderito alla regolarizzazione 2012, dovrà indicare, quale data di inizio attività con dipendenti, quella dalla quale ha avuto inizio l’occupazione del cittadino straniero.
Invece nel caso di regolarizzazione di più lavoratori, la data inizio attività sarà quella riferita alla data di assunzione del lavoratore che risulti occupato in data più remota.
La data di assunzione indicata per ciascun lavoratore nel flusso Uniemens, dovrà coincidere con quella comunicata ad INAIL e, per le imprese del settore edile, alla Cassa Edile.
Come indicato nella circolare n. 113/2012, il datore di lavoro, per i mesi oggetto di regolarizzazione, dovrà prelevare copia delle singole denunce Uniemens dal rendiconto individuale del lavoratore, che dovranno essere prodotte allo Sportello Unico per l’Immigrazione al momento della convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Tali indicazioni, precisa adesso l’INPS, devono essere seguite dal datore di lavoro per documentare i contenuti dei modelli trasmessi riferiti alle denunce Uniemens già scadute e per le quali sia, nel frattempo, intervenuto l’aggiornamento del rendiconto individuale del lavoratore. Si evidenzia che il predetto aggiornamento viene effettuato a prescindere dalla correttezza e dall’accreditabilità della denuncia stessa.
Se la convocazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione avviene prima della scadenza legale fissata per il pagamento dei contributi (16 di ciascun mese) l’attestazione verrà effettuata direttamente dall’INPS con il DURC, che riporterà l’indicazione dei periodi di denuncia per i quali non sia ancora scaduto il termine fissato dalla legge per il pagamento della contribuzione.
Una volta sottoscritto il contratto di soggiorno, i lavoratori regolarizzati dovranno essere denunciati, dal giorno della stipula del medesimo contratto, sulla posizione contributiva principale, qualora il datore di lavoro ne sia già in possesso, ovvero, in assenza di quest’ultima, su una nuova posizione contributiva appositamente aperta per lo svolgimento degli adempimenti correnti.
Per quanto riguarda invece i datori di lavoro agricoli, modificando in parte le indicazioni precedentemente diffuse con la circolare 113/2012, l’Istituto previdenziale prevede che dovranno dichiarare i lavoratori extracomunitari da regolarizzare tramite la dichiarazione trimestrale DMAG, contenente esclusivamente i predetti lavoratori.
Pertanto, i datori di lavoro agricolo che per lo stesso periodo, anche pregresso, sono tenuti a dichiarare altri rapporti di lavoro ordinari, provvedono alla trasmissione di due modelli DMAG.
Infine, in merito alla regolarità contributiva del datore di lavoro che ha presentato domanda di emersione, l’INPS evidenzia che il DURC richiesto consisterà in una verifica limitata alla regolarità degli adempimenti previdenziali ed assistenziali previsti per i soli lavoratori destinatari del procedimento di emersione.
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