Scende all'1,25% il tasso di interesse
A cura della redazione

La Banca Centrale europea, con il comunicato stampa del 03/11/2011, ha ridotto il TUR di 0,25 punti percentuali, che passa così dall'attuale 1,50% all’ 1,25% con decorrenza 9 novembre 2011. Per effetto della riduzione del TUR anche gli interessi di dilazione dei debiti contributivi passano dal 7,50% al 7,25% (TUR + 6 punti percentuali), mentre le sanzioni per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate scendono al 6,75% (dato dal TUR + 5,5%). La riduzione di 0,25 punti percentuali del TUR determina altresì, per i datori lavoro sostituti d’imposta, l’obbligo di effettuare, in sede di conguaglio di fine rapporto (cessazioni dalla data di decorrenza del nuovo tasso), la verifica dell’esatto fringe benefit (art. 51, c. 4 del TUIR) derivante dall’aver assegnato dei prestiti agevolati ai propri dipendenti (avendo utilizzato, nei trascorsi mesi del 2011, il TUR all’1,50%). Per gli altri lavoratori titolari di prestiti agevolati, il conguaglio verrà effettuato a fine anno utilizzando il TUR che sarà vigente al 31 dicembre 2011. Si ricorda che il fringe benefit derivante dai prestiti agevolati è pari al 50% della differenza tra gli interessi calcolati utilizzando il tasso ufficiale di riferimento (TUR) e gli interessi effettivamente pagati dal lavoratore. Tale valore non rappresenta reddito imponibile se complessivamente nel periodo d’imposta, sommato ad altri eventuali fringe benefit, non viene superata la soglia di € 258,23 (non rappresenta una franchigia ma un limite, conseguentemente, superare il limite significa assoggettare a imposizione fiscale e contributiva, tutto il valore del fringe benefit).
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