Se i soci amministratori qualificati sono impiegati nella società si può costituire una start up innovativa
A cura della redazione

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il parere 4/09/2015 n. 155486, ha precisato che si può costituire una start up innovativa quando i soci amministratori "qualificati" sono anche impiegati nella società come soci lavoratori o a qualunque titolo; mentre è esclusa la possibilità se sono meri organi sociali.
Il DL 179/2012 prevede, tra i requisiti che è necessario avere per costituire una start up innovativa, l’impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
La norma in sostanza consente che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque a qualunque titolo.
In altri termine il legislatore non pone alcun pregiudizio nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale qualificato con la società.
Ne consegue che è possibile ricorrere a qualsiasi tipologia contrattuale.
Fermo quanto sopra precisato, appare chiaro che la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può prescindere dal concetto di impiego. Ne consegue che se vi sono soci amministratori, questi devono essere anche impiegati nella società in qualità di soci lavoratori o a qualunque titolo. Se si tratta di meri organi sociali il requisito legislativo non può ritenersi soddisfatto con la conseguenza che non può essere richiesta l’iscrizione come start up innovativa.
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