Al fine di semplificare la procedura per la concessione della cassa integrazione guadagni, dettata dal DPR 218/2000, il Ministero del lavoro con la circolare 4/11/2002 n.53, ha stabilito che non sia più fondamentale il parere motivato espresso dalle regioni a conclusione della procedura di consultazione sindacale. Si ricorda infatti che dopo l'esame congiunto la regione di competenza ha a disposizione 20 giorni per esprimere il proprio parere. Poiché non sempre detto parere veniva espresso nei termini legali, il Ministero del lavoro ha semplificato l'iter procedurale applicando la regola del silenzio assenso. Ne consegue che dopo l'esame congiunto, se sono trascorsi inutilmente i 20 giorni senza che la regione si sia espressa sulla concessione della CIGS, sarà possibile procedere alla trattazione delle richieste indipendentemente dall'acquisizione del predetto parere.