Senato: si definitivo alla legge di conversione del DL incentivi
A cura della redazione

Il Senato, nella seduta dell'8/04/2009 ha approvato in via definitiva il ddl 1503 di conversione del DL 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, meglio noto come DL incentivi.
Molte le disposizioni che interesano anche i datori di lavoro.
Tra queste si evidenziano le seguenti:
- Pagamento diretto ai lavoratori della CIGS;
- L'INPS è autorizzato ad anticipare i trattamenti di CIGS in deroga (che sono in attesa di autorizzazione);
- I datori di lavoro (sembrerebbero quelli con più di 15 dipendenti), non interessati da crisi, che assumono, senza esserne tenuti (periodo 2009 - 2010), lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali in deroga licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese escluse dalla disciplina della L. 223/1991, possono beneficiare di un incentivo pari alla indennità residua spettante al lavoratore, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa (concesso dall'INPS e conguagliabile con i contributi dovuti);
- Gli ammortizzatori sociali in deroga (CIGS, mobilità e disoccupazione speciale) possono essere concessi sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiore a 12 mesi (è stata abrogata la parte della norma che prevedeva la stipula di accordi territoriali - entro il 20 maggio 2009 - da recepire in sede governativa - entro il 15 giugno 2009; non è più richiesta la riduzione almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31.12.2008);
- Si applicano anche agli ammortizzatori sociali in deroga i seguenti requisiti: L'ammissione del lavoratore al trattamento CIGS è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento; per l'ammissione del lavoratore alla mobilità occorre far valere (esclusa edilizia) una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni. Ai fini del calcolo dei predetti requisiti di anzianità lavorativa si considerano valide anche le mensilità contributive accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata INPS per i soggetti che abbiano conseguito, in regime di monocommittenza, un reddito superiore a Euro 5.000 complessivamente riferito a dette mensilità (sono esclusi i professionisti senza cassa);
- L'indennità a sostegno del reddito per i collaboratori (in regime di monocommitenza), nel rispetto dei relativi requisiti, è stato elevato dal 10% al 20% del compenso dell'anno precedente;
- La disoccupazione per sospensione a causa di crisi aziendali o occupazionali (riservata ai dipendenti di imprese escluse dalla CIG), disposta dall'art. 19 del D.L. 185/2008 (L. 2/2009) ritorna ad essere condizionata all'intervento integrativo dell'ente bilaterale nella misura minima del 20% dell'indennità di disoccupazione. In mancanza dell'ente bilaterale si può passare direttamente agli ammortizzatori sociali in deroga;
- Il contratto di solidarietà per le imprese escluse dalla CIGS (prorogato a tutto il 2009) può essere utilizzato anche al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;
- Il lavoro autonomo accessorio (art. 70, D. Lgs. 276/2003) può essere attivato anche per:
. Lavori di emergenza e solidarietà;
. Con giovani regolarmente iscritti a un ciclo di studi, con meno di 25 anni, non solo per i periodi di vacanza ma anche per il sabato e la domenica;
. attività agricole di carattere stagionale non solo da pensionati e giovani studenti ma anche da casalinghe;
. in qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati.
In via sperimentale il lavoro autonomo accessorio può utilizzato in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di Euro 3.000 per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.
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