L'INPS, con il messaggio n. 22747 del 9 ottobre 2009, ha precisato che se il lavoratore non fornisce correttamente il proprio indirizzo di reperibilità sul certificato di malattia, perde il relativo diritto all'indennità.
Secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, l'indicazione dell'esatto indirizzo di reperibilità è un requisito essenziale della certificazione di malattia, in quanto strumentale alla regolare effettuazione di eventuali visite di controllo. Pertanto, la mancanza, l'inesattezza o l'incompletezza dell'indirizzo (purché tale da impedire il reperimento del lavoratore) comporta la perdita della prestazione previdenziale per l'intero evento di malattia o, comunque, per  tutte quelle giornate di malattia attestate da una certificazione priva del requisito in questione.
L'applicazione della sanzione non ha luogo solo se l'INPS sia in grado di reperire altrimenti ed agevolmente, nei propri archivi, il dato mancante (es. precedenti eventi di malattia, precedenti accessi domiciliari).
Diversa è l'ipotesi di indicazione di un indirizzo insufficiente per il reperimento del lavoratore, ma uguale a quello riportato sul certificato di residenza: in tal caso, ove si tratti di prima malattia, il lavoratore può essere giustificato ma con l'avvertenza che per eventuali successivi eventi dovrà assolutamente indicare l'indirizzo esatto e completo.