L’Inps, con la circolare n. 1 dell’8 gennaio 2016, ha fornito le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. Settima salvaguardia), a seguito delle novità di cui all’art. 1, commi da 263 a 270, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Le istruzioni riguardano, tra l’altro, le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla salvaguardia nonché la modalità e il termine di presentazione dell’istanza di accesso al beneficio della salvaguardia.
I trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016. I lavoratori interessati alla salvaguardia devono presentare istanza di accesso al beneficio entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 208/2015 (1° gennaio 2016), vale a dire entro il 1° marzo 2016.
I lavoratori di cui all’articolo 1, comma 265, lettere a) e b) (soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e prosecutori volontari), iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, devono presentare online la domanda all’Inps, direttamente o tramite patronato.
I lavoratori di cui all’art. 1, comma 265, lettere c), d) ed e) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell’art. 42, c. 5, del D.lgs, n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato) devono presentare la domanda alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 36 del 31 dicembre 2015 cui si rimanda integralmente (vedi Allegato n. 2 alla circolare in oggetto). Tali lavoratori possono anticipare la trattazione del conto presentando istanza anche all’Inps, per via telematica, direttamente o tramite patronato.