L’INPS, con il messaggio 13/08/2015 n. 5313, ha ricordato le aziende del settore pesca che intendono avvalersi della CIG in deroga per gli eventi accorsi nel 2015 dovranno inviare telematicamente, entro e non oltre la data del 25 gennaio 2016, le istanze utilizzando il software INPS “DIGIWEB”.

L’Istituto previdenziale ricorda anche che la concessione della CIG in deroga è subordinata alla verifica della presenza della suddetta clausola “del sistema retributivo con minimo monetario garantito” nel relativo contratto di lavoro dei beneficiari e che l’accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociali presso le locali Autorità marittime.

Come si ricorderà il DL 65/2015 ha incrementato di ulteriori 5 milioni di euro le risorse pari a 30 milioni di euro che la Legge 190/2014 ha assegnato al finanziamento della CIG in deroga per il settore della pesca.

Il Ministero del lavoro, sulla base degli accordi in sede governativa stipulati l’8 ed il 18 giugno 215, ha disposto che le risorse complessive debbano essere assegnate tenendo conto preliminarmente delle istanze riferite al 2014 e presentate entro e non oltre il 26 gennaio u.s.

La CIG in deroga spetta per tutte le situazioni di crisi del settore in cui si renda necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro, e comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente.

Ai fini del periodo massimo indennizzabile, con il trattamento di CIG in deroga, si farà riferimento al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente.

Le istanze relative all’annualità 2015 dovranno necessariamente indicare l’effettivo numero di ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per ogni lavoratore.

Pertanto, le istanze dovranno riferirsi a periodi di intervento di CIG cosiddetti “scaduti”, intendendosi come tali i periodi antecedenti alla data di presentazione dell’istanza stessa.

Infine ricorda il Messaggio 5313/2015 che è previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di sostegno al reddito.