L’INPS, con il Messaggio 17/01/2014 n. 996, facendo seguito alle novità introdotte dai commi 484 e 485 dell’unico articolo della Legge di Stabilità 2014 relativamente alle modalità di pagamento del TFR ai dipendenti pubblici, ha precisato che quest’ultimo potrà essere erogato in unica soluzione soltanto se di importo inferiore a 50 mila euro (in precedenza 90 mila euro).

Se l’importo invece oscilla tra i 50 mila euro ed i 100 mila euro il TFR deve essere erogato in due rate annuali, che salgono a tre se l’ammontare supera i 100 mila euro.

Il legislatore ha anche disposto l’elevazione da 6 a 12 mesi del termine che i dipendenti devono far trascorrere dal giorno della cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età prima di poter ottenere il TFR.

L’INPS precisa che sia le modalità di pagamento del TFR che il predetto incremento del termine producono effetti per le cessazioni dei rapporti di lavoro che intervengono dal 1° gennaio 2014.

Ne consegue che le predette novità legislative non trovano applicazione: per i dipendenti cessati entro il 31 dicembre 2013, per quelli che pur essendo cessati dopo il 1° gennaio 2014 hanno maturato il diritto alla pensione prima di tale data e per quelli cessati dal servizio per decesso o per inabilità anche a decorrere dal 1° gennaio 2014, ma a condizione che l’importo lordo complessivo della prestazione sia inferiore o pari a 50.000 euro per i casi in cui il diritto alla pensione non sia stato conseguito entro il 31 dicembre 2013.