Il CCNL del settore terziario prevede all'art. 28 due diversi termini di scadenza dell'apprendistato: 18 mesi per le qualifiche comprese nel V° livello e 24 mesi per quelle comprese nel IV° livello.
Poiché lo stesso CCNL prevede deroghe ai suddetti termini (possibilità di durata fino a 36 mesi) previo parere di conformità dell'Ente bilaterale territorialmente competente, da più parti è stato sollevato il dubbio che questa differenziazione può essere occasione di disparità di trattamento (a seconda che il datore di lavoro aderisca o meno all'Ente bilaterale) tra apprendisti con la medesima qualifica e parità di mansioni svolte.
Il Ministero del lavoro con nota del 14/11/2001 n.1992, ha precisato che nel settore terziario al fine di eliminare eventuali disparità relative alla durata del contratto di apprendistato, deve essere individuato un unico termine di scadenza valido per tutti i lavoratori indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro abbia aderito o meno all'Ente Bilaterale.