L’INPS, con il messaggio 2/07/2012 n.11019, in merito alla fruizione dello sgravio contributivo sulle erogazioni di secondo livello, ha precisato che se l’accordo, sottoscritto dal datore di lavoro e depositato in passato presso la DTL, si limita a procrastinare la scadenza originariamente fissata, senza dar luogo a una rinegoziazione degli importi e dei parametri per il calcolo delle erogazioni, non è necessario depositarlo nuovamente.
Se invece il suo contenuto è stato rinegoziato allora scatta la necessità del nuovo deposito.