Il Ministero del lavoro, con la nota 3/11/2009 n.22114, in merito alla possibilità di ricorrere ai contratti di solidarietà anche da parte delle imprese con meno di 15 dipendenti così come previsto dall'art. 7ter, c.9, lett. d) L. 33/2009, ha precisato che all'istanza deve essere allegato anche un accordo sindacale stipulato con le associazioni maggiormente rappresentative nel quale si evince il ricorso all'ammortizzatore sociale al fine di evitare i licenziamenti plurimi individuali.
Si ricorda che inizialmente, come previsto dall'art. 5, c.5 della L. 236/93 nel testo originario, i contratti di solidarietà potevano essere attivati solo dalle imprese che non rientravano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità di cui all'art. 24 della L. 223/91.
I contratti di solidarietà hanno una durata massima di 2 anni e durante questo periodo al lavoratore interessato viene corrisposto un contributo pari alla metà del monte ore retributivo non dovuto dalle imprese a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.
Infine ricorda il Ministero del lavoro che resta fermo l'obbligo di aprire le procedure di mobilità per le imprese che occupano più di 15 dipendenti.