Il Ministero del lavoro, con la circolare 01/03/2010 n.2, rispondendo ad un'istanza di interpello ha precisato che un'azienda può adottare sistemi finalizzati al monitoraggio a campione della qualità dei processi e dei servizi di assistenza alla clientela purché vengano adottate apposite misure di tutela della privacy che rendano impossibile risalire all'individuazione né del lavoratore né dei clienti coinvolti.
In sostanza in questo caso non opera l'art. 4 L. 300/1970, con la conseguenza non è necessario adottare i sistemi di monitoraggio previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.
Sul punto il Ministero del lavoro era già intervenuto in passato con un'altra risposta ad un interpello (Circ. 06/06/2006 n. prot. 218) dove aveva escluso la possibilità di un controllo dell'attività del lavoratore nel caso in cui vi sia un sistema in grado di registrare l'apparecchio chiamato ed il numero della postazione dalla quale viene effettuata la chiamata, ma sussista comunque una rotazione del personale che usufruisce della postazione stessa, così da impedire una diretta ed inequivocabile correlazione tra l'apparecchio dal quale sono effettuate le chiamate ed il lavoratore.