La Fondazione Studi dei CDL, in collaborazione con il Ministero dell'interno, ha risposto ad una serie di quesiti in merito alla regolarizzazione delle badanti e delle colf.
I principali chiarimenti possono essere così sintetizzati:
- La posizione dello straniero non è regolarizzata se dopo aver presentato la domanda di emersione, nelle more della convocazione delle parti presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, il datore di lavoro ed il lavoratore interrompono il rapporto di lavoro.
- Può essere presentata domanda di regolarizzazione anche a favore dello straniero che nel trimestre precedente il 30 giugno 2009 ha lasciato l'Italia per far rientro nel suo Paese per ferie.
- Dopo la presentazione della domanda di emersione e prima che avvenga la convocazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione, lo straniero con la ricevuta può circolare liberamente sul territorio italiano, ma non può fare rientro nel suo Paese.
- E' possibile presentare la domanda di regolarizzazione per uno straniero che ha richiesto il rilascio del passaporto, dopo averlo smarrito, alla propria Ambasciata in Italia in data successiva al 30 giugno 2009.
- Se viene occupato come domestico uno straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio per un numero di ore superiore a 20 la domanda di regolarizzazione va presentata al Ministero dell'interno e non all'INPS.