L’INL, con la circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, ha fornito alcune indicazioni operative a seguito delle novità introdotte in materia di sicurezza dal DL 159/2025, tra le quali che i controlli degli organi ispettivi dovranno prioritariamente avvenire nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, sia pubblico che privato.

A tal riguardo, la circolare precisa che ciascun Ispettorato dovrà avvalersi di tutte le informazioni a disposizione, ivi comprese le informazioni disponibili sulla base delle notifiche preliminari, nonché delle informazioni che saranno rese disponibili dalla banca dati degli appalti in agricoltura e dalla banca dati degli appalti della logistica.

Riguardo al badge di cantiere, l’INL ricorda che lo stesso sarà obbligatorio anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto ministeriale, per le quali si prevede anche l’estensione della patente a crediti. Inoltre, la circolare ricorda che è prevista a carico dei datori di lavoro e dirigenti la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore nelle ipotesi in cui non abbiamo munito il personale occupato della tessera di riconoscimento e che la stessa trova applicazione anche con riferimento agli ulteriori ambiti da individuarsi con il citato decreto del Ministro del lavoro.

In merito alla decurtazione di 5 crediti della patente per ciascun lavoratore “in nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare, l’INL precisa che trova applicazione unicamente agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. Invece, per le violazioni commesse prima continuano a trovare applicazione le decurtazioni disciplinate dalla previgente disciplina (n. 21, nonché nn. 22 e 23 dell'Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008).

Indicazioni vengono fornite anche sui dispositivi di protezione individuali. Più precisamente, in merito all’obbligo del datore di lavoro di mantenere in efficienza i DPI e di assicurare le condizioni d’igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, anche secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante, la circolare ricorda che tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.

Quindi, gli organi ispettivi devono verificare che il datore di lavoro, nell’ambito del DVR, abbia identificato quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.