La Corte di Cassazione, con la sentenza 21/09/2015 n.38346, ha deciso che la qualifica soggettiva di datore di lavoro può essere attribuita anche all’impresa familiare, con la conseguenza che i beneficiari della tutela apprestata dal POS sono non solo eventuali lavoratori subordinati dell’impresa familiare, ma anche i componenti della medesima.

Il POS in sostanza ha la funzione di porre i collaboratori familiari nelle condizioni di ottemperare all’obbligo di munirsi di idonee attrezzature da lavoro e dei dispositivi di protezione appropriati al pari dei lavoratori subordinati.

Nel caso affrontato dai giudici di legittimità un componente dell’impresa familiare, intento a riparare le lastre a copertura di un capannone, aveva subito un infortunio in conseguenza del cedimento di una delle citate lastre, precipitando al suolo e riportando un politrauma. Il titolare dell’impresa familiare era stato ritenuto responsabile dell’accaduto per non aver dotato l’infortunato di idonei dispositivi di sicurezza individuali (art.21 DLgs 81/2008) e per aver omesso di predisporre un piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art. 96 del medesimo decreto legislativo.

Secondo i legali del titolare dell’impresa familiare tali dotazioni sono obbligatorie solo per i datori di lavoro nei confronti dei lavoratori occupati con rapporto di lavoro subordinato e non anche per l’impresa familiare a cui tale titolo non può essere attribuito. 

Secondo la Suprema Corte, al fine di individuare la figura del datore di lavoro, è necessario accertare non tanto la titolarità del rapporto di lavoro, quanto la responsabilità dell’impresa e la sussistenza di poteri decisionali. Se ricorrono questi presupposti è possibile ritenere l’esistenza del rapporto di lavoro ed i connessi obblighi in materia antinfortunistica, pur in presenza di un vincolo familiare.

In merito invece al soggetto tenuto a redigere il POS, la sentenza ricorda che debitore di sicurezza non può che essere quello identificato alla luce delle definizioni del DLgs 81/2008. Pertanto poiché a redigere il POS sono tenuti ai sensi dell’art. 96 del T.U. sicurezza i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, è a tale nozione che si deve guardare. Inoltre non va dimenticato che ai sensi dell’art. 2 del medesimo provvedimento per datore di lavoro si deve intendere il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita potere decisionali e di spesa. 

Ne consegue che, se è vero che il titolare dell’impresa familiare non è per ciò stesso datore di lavoro, ciò non significa che una simile figura non sia rintracciabile tra i componenti dell’impresa familiare. I poteri decisionali e di spesa saranno la guida per l’accertamento di tale figura.