La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello n. 2 del 24 giugno 2015, ha chiarito che l’ingegnere, che svolga la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, può assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti il possesso dei criteri di cui al Decreto 6.3.2013, per ciascuna delle “aree tematiche” per la quale voglia svolgere l’attività di docenza.
Allo scopo, si ricorda che il decreto di cui sopra identifica un prerequisito – individuato nel possesso del diploma di scuola media superiore (non richiesto al datore di lavoro che svolga il ruolo di formatore) – e sei requisiti, la cui dimostrazione è a carico del docente. Inoltre, il decreto 6.3.2013 specifica che la qualificazione opera in relazione a tre distinte aree tematiche di formazione, quali:
1.    Area normativa/giuridica/organizzativa;
2.    Area rischi tecnici/igienico-sanitari;
3.    Area relazioni/comunicazioni.