Il Ministero del lavoro, con la nota 12 luglio 2016 n. prot. 13792, ha precisato che è l’impresa il destinatario unico del provvedimento di sospensione dell’attività e dei suoi effetti, compreso l’obbligo di versare la somma aggiuntiva dovuta ai fini della revoca del citato provvedimento adottato per le gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Più precisamente, secondo il Ministero del lavoro, la somma dovuta ai fini della revoca non ha natura di sanzione amministrativa, ma di somma aggiuntiva (infatti il versamento è condizione necessaria par la riapertura dell’attività sospesa).

Già in precedenza, con la circolare 33/2009, lo stesso Ministero ripercorrendo i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività aveva precisato che le violazioni da prendere in considerazione, ai fini dell’adozione del citato provvedimento, sono tutte quelle riferibili all’impresa, indipendentemente dalla persona fisica sanzionata e che ha agito per conto della stessa.

Quest’interpretazione non è nuova, dato che in altri ambiti, il legislatore ha posto a carico dell’impresa effetti che non hanno carattere sanzionatorio, quali conseguenze delle violazioni materialmente commesse dai soggetti aventi rappresentanza legale. Si pensi ad esempio, in materia di DURC, alle violazioni di natura previdenziale e di tutela delle condizioni di lavoro commesse dal datore di lavoro o dal dirigente responsabile, che impediscono il godimento dei benefici normativi e contributivi anche se viene sostituito l’autore dell’illecito.

Pertanto se dette somme aggiuntive non vengono pagate e viene disposta la loro iscrizione a ruolo, dovrà essere indicata esclusivamente l’impresa destinataria del provvedimento di sospensione e non la persona fisica che ricopre la carica di rappresentante legale della stessa.

Affinché possa considerarsi correttamente perfezionata la procedura di iscrizione a ruolo, la notificazione del provvedimento di revoca della sospensione dovrà essere effettuata nei confronti dell'impresa seguendo le indicazioni contenute nella modulistica attualmente in uso sul sistema SGIL.

Infine, conclude la nota ministeriale, a causa dell'impossibilità tecnica di far partire il conteggio degli interessi legali da una data antecedente rispetto a quella di notifica del provvedimento di accoglimento dell'istanza di pagamento dilazionato, detto conteggio deve iniziare dalla data di notificazione di quest'ultimo provvedimento anziché da quella della presentazione dell’istanza di revoca, anche nei residuali casi in cui le due date non coincidano.