Il Ministero del Lavoro, con la risposta al quesito (FAQ) del 29 novembre 2010, ha precisato che l’impresa familiare, generalmente, non deve adottare le ordinarie misure di prevenzione di cui al Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni) ma sono tenute ad usare le attrezzature e i dispositivi individuali di sicurezza, così come previsto dall’art. 21 del suddetto decreto legislativo, al fine di evitare l’applicazione di sanzioni penali.
Laddove i componenti dell’impresa, invece, assumano le vesti di lavoratori dipendenti, al titolare dell’impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U., fra i quali l’obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell’autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc.