L’Inps, con il messaggio n. 19183 del 26 novembre 2013, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina degli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza, rivolta ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro. In relazione a tali lavoratori, l’art. 4, comma 40, L. n. 92/2012 prevede che essi decadano dal trattamento qualora rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentino regolarmente senza un giustificato motivo.
Nell’ambito della formazione e/o riqualificazione prevista dal suddetto art. 4, c. 40, L. n. 92/2012, possono rientrare anche tutti gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro che dovrebbero essere svolti durante l’orario di lavoro e che in occasione di una integrazione salariale sono ritenuti equiparati agli altri corsi di formazione per riqualificazione.
Sono, invece, esclusi i corsi in materia di salute e sicurezza che devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro di cui all’art. 37, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.