Il Ministero del lavoro, rispondendo il 20/11/2009 ad un quesito, ha precisato che il documento con il quale il committente conferisce l'incarico al responsabile dei lavori in un cantiere non segue la regolamentazione prevista per la delega delle funzioni di cui all'art. 16 del DLgs 81/2008, ma quella più generica elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, della quale deve pertanto presentare i requisiti soggettivi e oggettivi di validità.
Più precisamente perché il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori dei compiti di protezione e di salvaguardia che fanno capo al committente possa considerarsi valido è necessario che risulti da atto scritto, che vengano specificatamente indicate le attribuzioni ed i compiti assegnati al responsabile, che la nomina avvenga tempestivamente, che vengano attribuiti al responsabile autonomi poteri deliberativi.
E' inoltre richiesto che il conferimento venga effettuato nei confronti di una persona che abbia capacità e idoneità tecnica sufficienti e da questi accettata.